Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari 9.500.000 euro per l'anno 2009 e a 1.900.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a 475.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 142.500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, e dall'attuazione dell'articolo 9, pari a 384.750.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 13.